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La Legge 4 agosto 2017 n. 124, entrata in vigore il 29/08/17, ha esteso anche agli avvocati l'obbligo del preventivo scritto al momento del conferimento dell'incarico e a prescindere dall'espressa richesta del cliente.

Il D. L. 4 gennaio 2012 n. 1, aveva infatti introdotto l'obbligo del preventivo per i tutti i professionisti; per gli avvocati era poi intervenuta la Legge 31 dicembre 2012 n. 247 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) a limitare l'obbligo del preventivo ai soli casi di "richiesta" da parte del cliente (art. 13, comma 5).

Con l'eliminazione dell'inciso "a richiesta" dal testo della legge sull'ordinamento forense, per gli avvocati il preventivo scritto diventa obbligatorio sempre.

L'avvocato dovrà quindi "comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale".

La violazione di detto obbligo potrà comportare, a carico del cliente, sanzioni disciplinari.

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